Compensi al docente olandese non imponibili in Italia per un solo periodo biennale
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 472 del 14 ottobre 2020, ha precisato che i compensi che un’università italiana eroga ad docente non residente con il quale è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fruiscono della non imponibilità in Italia per un periodo massimo di due anni.
Secondo l’Agenzia delle entrate, oltre alla norma italiana (artt. 50 e 51 del TUIR) deve essere applicata anche la regolamentazione comunitaria ed in particolare le convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti tra l’Italia e lo Stato straniero.
Nel caso esaminato, poiché il docente risiede nei Paesi Bassi, il Trattato in essere con l’Italia (che non ricalca un’analoga previsione contenuta nel modello OCSE), all’art. 20 stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori che soggiornano in tale Stato ai soli fini di insegnamento o ricerca, sono riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza per un periodo non superiore a 2 anni.
In breve, il Paese della fonte rinuncia al suo potere di tassazione, seppur con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni.
Riguardo a tale limite temporale, l’Agenzia delle entrate specifica che il periodo biennale è unico, nel senso che non consente la non imponibilità del reddito per più periodi di due anni ciascuno.
Infatti se così fosse verrebbe tradito lo spirito della Convenzione che sarebbe esposta a valutazioni di convenienza fiscale da parte di chi fruisce dell’esenzione nello Stato della fonte, che finirebbe per soggiornarvi in maniera sostanzialmente stabile, fatta eccezione per brevi interruzioni finalizzate a creare le condizioni per beneficiare del Trattato.
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