La Corte di Cassazione, con la sentenza 12/06/2009 n.13718, ha deciso che il datore di lavoro che non effettua l'assunzione del disabile avviatogli dal collocamento è tenuto a risarcire il danno fino a che non si verifica l'avviamento presso un'altra azienda.
Infatti spigano i giudici di legittimità il datore di lavoro è responsabile del danno per ingiustificata omissione dell'assunzione del lavoratore disabile avviato obbligatoriamente, fino a quando questo obbligo permane.
Più precisamente la cessazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro si verifica quando viene disposto l'avviamento obbligatorio del disabile presso un diverso datore di lavoro.
Pertanto fino a che l'obbligo di assunzione non sorge in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'invalido per la mancata assunzione.