La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21311 del 6 ottobre 2009, ha stabilito che, in caso di dimissioni, con richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, del collaboratore domestico, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che il rapporto si è sciolto a causa delle dimissioni. Per il lavoratore sarà, invece, sufficiente dimostrare la cessazione del rapporto stesso.