Colf e Badanti: l'INPS emana le istruzioni operative per i lavoratori comunitari o extracomunitari regolari
A cura della redazione
L'INPS con la circolare n. 101 del 10 agosto 2009, ha emanato le istruzioni operative in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (colf e badanti) di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari.
I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori domestici e continuano ad occuparli fino alla data di presentazione della domanda stessa, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione all'INPS per il lavoratore cittadini italiano o si uno stato membro dell'Unione Europea, mediante apposito modulo (possono essere equiparati a tale categoria anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta di svolgere attività di lavoro subordinato); allo sportello unico per l'immigrazione, per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio.
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il lavoratore deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore pari a 500,00 euro. Parte di questo contributo andrò a coprire il periodo di lavoro dal 1° aprile al 30 giugno 2009 (II trimestre 2009) ai fini previdenziali e assistenziali. Tale pagamento dovrà avvenire tramite l'utilizzo del modello "F24-versamenti con elementi identificativi", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, del ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro nonché dell'INPS.
Come già indicato nella circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno dalla data di entrata in vigore della Legge 102/2009 alla data di conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti disciplinari, penali e amministrativi.
DESTINATARI DELLA NORMA
La dichiarazioni può essere presentata da tutti i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 di cui al Testo Unico per l'Immigrazione, nonché i cittadini extracomunitari titolari di carta di credito di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari; che occupano alle proprie dipendenze personale addetto alla attività di assistenza della persona non autosufficiente e di sostegno alle famiglie.
Vengono equiparate ai datori di lavoro domestico persona fisica, anche alcune particolari persone giuridiche come le convivenze di comunità religiose (conventi e seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi qualunque sia il numero dei componenti. In tali categorie è possibile includere anche: le case famiglia per handicappati, per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita ai fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti e anziani cessati dal ministro parrocchiale o dal servizio diocesano.
Esclusioni: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; i collegi-convitti, anche se se recitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma e mezzo per conseguire le finalità educative.
Le norma in questione riguarda il personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti) ovvero lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).
PRESUPPOSTI APPLICATIVI
Per poter eseguire il procedimento di emersione il datore di lavoro deve aver occupato in posizione irregolare il lavoratore da almeno 3 mesi dalla data del 30 giugno 2009 e che continui ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione tale lavoratore.
EFFETTI PREVIDENZIALI
- Periodo tra 1.4.2009 e 30.6.2009: è compreso nel versamento del contributi forfetario pari a 500,00 euro il II trimestre 2009;
- Periodo di lavoro antecedente il 1.4.2009 che siano denunciati dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione; gli obblighi previdenziali verranno assolti secondo le regole che il Ministero del Lavoro dovrà definire con apposito decreto.
- Periodi successivi al 30.6.2009: l'INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ed in relazione all'orario di lavoro svolto (20 ore settimanali) e alla retribuzione mensile oraria. Per facilitare il pagamento dei contributi, saranno inviati al datore di lavoro dei bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite, oltre ai bollettini in bianco.
PROCEDIMENTO
- Cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato: 1) presentazione della domanda di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro all'INPS, tramite il modulo LD-EM2009 (www.inps.it - sezione moduli); tale modulo può essere presentato attraverso il Contact Center (803 164), attraverso procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it, Moduli - Aziende e contributi, agli sportelli INPS(allegando fotocopia del documento di identità del datore di lavoro) o per posta con raccomandata con ricevuto di ritorno sempre allagando fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.
- Il modello LD-EM2009 vale anche come comunicazione obbligatoria di assunzione. Qualora il procedimento di emersione riguardi un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno il datore di lavoro dovrà comunque spedire il Mod. Q (contratto di soggiorno) allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
- Cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale: si rinvia alla circolare interministeriale n. 10/2009, commentata dalla redazione di LF con la notizia "Sanatoria colf e badanti: istruzioni operative dal Min. Lav e dal Min. Interno"
Si ricorda che al termine della procedura il datore di lavoro, entro 24 ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, presentando l'apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1 ottobre sul sito internet dell'INPS.
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