La CNCE, in relazione alle procedure necessarie per il rilascio del DURC ad imprese che dichiarano di applicare il CCNL edili e di avere soltanto dipendenti impiegati, con la nota del 10 luglio 2009, ha fornito alcune precisazioni.
Innanzi tutto, l'impresa ha facoltà di richiedere il DURC come "CCNL edile con solo impiegati e tecnici" soltanto quando non sia mai stata iscritta alla Cassa Edile e, ovviamente, non abbia debiti contributivi verso la stessa. Qualora, invece, ricorra uno dei suddetti casi (ad esempio per le sospensioni di attività di cantiere), l'impresa dovrà richiedere il DURC barrando la casella "CCNL edili" che inoltrerà direttamente la pratica alla Cassa Edile competente.
La richiesta del DURC per la citata fattispecie assolve sostanzialmente l'obbligo dell'impresa di iscriversi cioè, in realtà, di "farsi conoscere" dalla Cassa Edile e di dichiarare di non avere dipendenti operai.
La Cassa Edile, quindi, non deve richiedere di nuovo l'assolvimento dei suddetti adempimenti da parte dell'impresa ma verificare unicamente l'assenza di un debito contributivo a carico della stessa.
La Cassa Edile che riceve dalla CNCE l'informazione relativa alla richiesta di DURC, deve comunicare alla Commissione (con automatica richiesta di inoltro della pratica) esclusivamente i seguenti casi:
- illegittimità della richiesta del DURC da parte dell'impresa (presenza di dipendenti operai, precedente iscrizione alla Cassa Edile, ecc.)
- irregolarità contributiva dell'impresa (per debiti pregressi o per evasione totale dall'obbligo di iscrizione e versamento);
- necessità di ulteriori approfondimenti da parte della Cassa Edile stessa. In assenza di uno dei suddetti casi, la Cassa Edile non deve inviare alcuna informazione alla CNCE.
La CNCE, qualora riceva dalla Cassa Edile il modello di segnalazione appositamente predisposto, inoltrerà la pratica alla Cassa Edile stessa senza operare alcuna valutazione in merito alle motivazioni della suddetta segnalazione. In assenza di risposte, invece, trascorsi dieci giorni dalla citata informazione alle Casse Edili, la Commissione provvederà ad istruire la pratica e a rilasciare il DURC al richiedente.
Per le richieste di DURC avanzate da consorzi non operativi, la Cassa Edile dovrà richiedere a questi ultimi l'elenco delle imprese esecutrici e verificare la posizione contributiva delle stesse. Qualora vi sia un'irregolarità per una o più di dette imprese, la Cassa Edile richiederà alla CNCE l'inoltro della pratica.
La richiesta del DURC inoltrata alla Cassa Edile dovrà essere gestita dalla stessa Cassa seguendo le normali procedure per il rilascio di un documento di irregolarità (previa segnalazione ed invito alla regolarizzazione, quando previsto) o di regolarità (qualora l'impresa provveda a sanare la propria posizione).