Il Ministero del lavoro, con la circolare 12/09/2008 n.39, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che l'incremento contributivo previsto dalla Legge Finanziaria (aumento dell'aliquota al 23%) per gli iscritti alla gestione separata INPS non può incidere sulla corretta ripartizione dell'onere contributivo in maniera tale da consentire al committente di alterarla oltre la misura di 1/3 a carico collaboratore, e quindi in senso peggiorativo per lo stesso, riducendone di conseguenza il compenso netto al momento del versamento del contributo totale dovuto. Il Ministero giunge a tale interpretazione sulla base del confermato riparto del carico contributivo tra collaboratore e committente, nonchè valorizzando il senso letterale della norma da cui si ricava l'esistenza di un nesso di causalità tra l'incremento contributivo e la sua incidenza sul compenso a carico del lavoratore che non deve essere sperequata.
Al Ministero del lavoro è stato chiesto se l'aumento delle aliquote IRPEF e la rimodulazione degli scaglioni di reddito per l'anno 2007 non abbiano comportato una riduzione dei compensi netti corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi con la conseguente violazione dell'art.1, c.772 della Legge 296/2006 (c.d. Clausola di salvaguardia) a meno che il datore di lavoro non integri economicamente il predetto compenso.
Secondo il Ministero la violazione dell'art. 1, c.772 della L. 296/2006 è da ritenersi esclusa dato che per le collaborazioni a progetto, per cui non è prevista una specifica disciplina fiscale, l'imponibile è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali.
Ne consegue che la verifica della corretta osservanza del disposto dell'art.1, c. 772 della Legge Finanziaria 2007 deve essere operata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto al 1/01/2007 ovvero il compenso mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente nel caso di rapporto di lavoro non più in essere alla predetta data al netto dei soli oneri contributivi, ossia prima di effettuare le ritenute fiscali.