Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 4 del 16 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle fattispecie in cui è possibile essere esonerati dal versamento del contributo addizionale in caso di presentazione della domanda di CIGS.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 8 bis, del Decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (L. n. 160/1988), il predetto contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

In particolare, il documento fornisce i seguenti chiarimenti:

  • con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata;
  • con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare. Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco;
  • in merito agli accordi di ristrutturazione del debito, il relativo esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 182 bis della legge fallimentare;
  • nella liquidazione coatta amministrativa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della ammissione alla relativa procedura concorsuale, ex articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'autorità che vigila sulla liquidazione;
  • con riferimento alla fattispecie della amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa, l’esonero può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.