L'INPS, con la circolare n. 80 del 15 giugno 2009, ha fornito istruzioni operative riguardanti il trattamento di Cigs e mobilità per le imprese del sistema aeroportuale.
A decorrere dall'1.1.2009, tali imprese sono tenute al versamento della contribuzione prevista dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria (0,90%) e di mobilità (0,30%) indipendentemente dal limite dimensionale di più di 15 dipendenti.
In caso di ammissione al trattamento di Cigs sarà, inoltre, dovuto il contributo addizionale nella misura pari al 4,50% o al 3,00% sulle integrazioni effettivamente corrisposte, rispettivamente per le  imprese con più di 50 o fino a 50 dipendenti, da versare contestualmente alle operazioni di conguaglio relative alle integrazioni stesse.
Qualora, invece, le imprese di cui sopra attivino procedure per la mobilità, le stesse saranno tenute al versamento della tassa di ingresso ex art. 5, comma 4, L. n. 223/1991.
La contribuzione arretrata dovuta dal 1° gennaio 2009 dovrà essere versata entro il 16 settembre 2009, senza addebito di somme aggiuntive ed interessi.
Le imprese tenute al versamento della contribuzione per  Cigs e mobilità sono:
- le imprese che gestiscono aeroporti;
- le imprese che, senza essere derivate da un vettore aereo e senza essere assoggettate alla contribuzione Cigs e mobilità in forza di normativa previgente, svolgono attività ausiliaria - o, comunque, strettamente funzionale - al trasporto aereo (vi rientrano anche le imprese che svolgono "i servizi di assistenza a terra", elencati nell'allegato A del D.Lgs. n. 18/1999).