L’INPS, con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative relative alla contribuzione dovuta per la CIGS e il FIS dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo.

In particolare, la circolare ricorda che la riforma degli ammortizzatori sociali (introdotta nel 2022 dalla L. 234/2021) ha interessato anche le aziende che forniscono lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali (disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) ad eccezione delle disposizioni sulla CIGO.

Secondo l’INPS resta fermo che ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Riguardo all’obbligo contributivo, l’Istituto previdenziale sottolinea che per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del FIS e, per quelli che occupano mediamente più di 15 dipendenti, della CIGS.

Come sopra ricordato, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore) per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro.

In merito alla CIGS, la circolare ricorda da un lato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), e dall’altro che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite, e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Ai fini della determinazione del limite dimensionali, sono da comprendersi nel computo dei dipendenti tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda, inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, nonché i dirigenti e i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato (benché per questi ultimi, come sopra precisato, non sussista l’obbligo contributivo di finanziamento del FIS e della CIGS).

L’INPS ricorda anche che a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore). Inoltre in caso di ricorso all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa.

La circolare ribadisce che anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.