L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n., 47/E del 19/01/2021, ha precisato che devono essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto IRPEF anche le somme per CIGD con causale Covid-19, che la società deve erogare ai suoi ex dipendenti con i quali, in attesa delle somme provenienti dalla Regione, nel frattempo è cessato il rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle entrate, richiama la propria risoluzione 101/E del 2005 con la quale ha ribadito che l’obblio di effettuare la ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d’imposta, ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR, e quindi, riconducibili al rapporto di lavoro, anche se corrisposti in favore di soggetti che non sono più propri dipendenti.

A tal proposito, in più occasioni, è stato precisato che costituiscono reddito di lavoro dipendente, tutte le somme e i valori che sono percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro e conseguentemente tutte le erogazioni che siano n qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con al prestazione lavorativa (Circ. 326/1997, 24/2004, 1/2007 e le ris. 186/2002, 114/2003 e 137/2009).

In conclusione, l’azienda dovrà effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef e versarle con il mod. F24. Inoltre dovrà certificare gli emolumenti e presentare il mod. 770.