La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/04/2017 n.9877, ha deciso che è illegittimo il licenziamento collettivo nel caso in cui il datore di lavoro abbia violato il termine di sette giorni per le comunicazioni previste dall’art. 4, c. 9 della L. 223/1991 introdotto dalla Legge 92/2012, anche se il recesso è dovuto alla cessazione di attività d’impresa.

Nel caso in esame tre dipendenti avevano impugnato il loro licenziamento a seguito della procedura di mobilità avviata dall’azienda per cessazione di attività, poiché il datore di lavoro non aveva rispettato il termine di 7 giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso per informare gli enti regionali per l’impiego e le associazioni di categoria.

L’azienda si era difesa sostenendo che in caso di cessazione totale dell’attività produttiva ed azzeramento dell’intero organico, il mero superamento del termine di sette giorni per l’inoltro delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali di categoria e agli uffici regionali non è di per sé idoneo ad inficiare la validità dei recessi comminati ai lavoratori.

Nei primi due gradi di giudizio l’azienda è risultata soccombente. Il datore di lavoro è così ricorso ai Giudici di legittimità.

La Corte di Cassazione, investita della causa, ha richiamato il proprio orientamento (Cass. 13684/2015, 25737/2016, 7169/2003 e 14416/2000) secondo cui la procedura di mobilità prevista dalla Legge 223/1991 trova applicazione anche per i licenziamenti conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo.

La tutela però opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale e cioè al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta medesima. Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro, in caso di cessazione totale dell’azienda, non è tenuto a specificare i motivi del mancato reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità.

Nessuna eccezione invece viene fatta per il termine di sette giorni per la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli uffici regionali dell’impiego di cui alla Legge 223/1991, che deve essere rispettato anche in caso di cessazione totale dell’azienda, al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta datoriale. L’eventuale violazione determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria (si veda anche Cass. 23736/2016).