Chiarimenti sul nuovo ravvedimento operoso
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 9 giugno 2015, ha fornito rilevanti chiarimenti sull’istituto del ravvedimento operoso, modificato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere ora utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento.
In seguito all’approvazione della legge di stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).
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