L’INPS, con la circolare n. 40 del 15 marzo 2022, ha riepilogato l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.

Punto di partenza ai fini dell’esame delle disposizioni di riferimento è la circostanza che il Legislatore ha confermato l’appartenenza di Ordini e Collegi professionali alla categoria degli enti pubblici non economici. Ne consegue che il personale dipendente è assicurato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), fatta salva l’eccezione prevista con riferimento al personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge 379/1955, che prevedeva la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche, per il quale è invece prevista l’iscrizione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL).

Per quanto riguarda le contribuzioni minori, la circolare fornisce le seguenti precisazioni:

  • Gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Infatti, attesa la loro natura giuridica pubblica, durante i suddetti eventi corrispondono alle lavoratrici/lavoratori il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
  • Non è dovuta la contribuzione CUAF per gli ANF laddove sia garantito ai dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
  • Non sussiste l’obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e nemmeno l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria.
  • Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato (1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
  • Ordini e Collegi non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale.