L'INPS, con il messaggio 27/07/2004 n.23767, ha fornito alcune precisazioni in merito al funzionamento del fondo di garanzia del TFR. In particolare spiega l'Istituto di credito la liquidazione viene effettuata anche nel caso in cui la domanda presentata risulti incompleta per rifuito da parte del curatore fallimentare di compilare il mod. TFR 3. In questo caso il lavoratore può rendere direttamente all'INPS le informazioni necessarie attraverso il modello CUD, le buste paga, il libretto di lavoro, ecc. Inoltre il fondo di garanzia interviene non solo nel caso di insolvenza da parte del datore di lavoro nell'erogazione delle retribuzioni, ma anche nel versamento dei contributi dovuti all'INPS. L'INPS è tenuto ad assoggettare ad IRPEF le somme erogate dal fondo di garanzia anche nel caso in cui sia giudizialmente condannato al pagamento del TFR per un importo indicato già al netto delle ritenute fiscali. In particolare, in caso di procedure concorsuali, l'importo del TFR ammesso allo stato passivo e indicato al netto delle ritenute fiscali sarà comunque soggetto a tassazione. Infine viene richiamata la Corte di Giustizia UE che ha stabilito con la sentenza 4/03/2004 che gli stati membri hanno facoltà di fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati e che deve essere assicurato il pagamento della totalità dei crediti, potendo anche sottrarre gli anticipi eventualmente percepiti dai lavoratori.