L'Inps, con il messaggio 22 marzo 2004, n. 8236, fornisce chiarimenti in materia di permessi per assistenza ai portatori di handicap ex lege 104/92. In particolare, l'Istituto previdenziale precisa che sul modello Hand vanno indicati, oltre alla località di residenza anagrafica dei beneficiari dei permessi, anche l'eventuale luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e l'indirizzo dove il medesimo lavoratore abitualmente dimora (sul modello tale ultima indicazione non ha lo spazio apposito ma a breve il modello sarà aggiornato). L'indicazione serve per poter accertare se ricorrano i requisiti per la concessione dei permessi quando il richiedente lavori abitualmente in località diversa da quella di residenza del disabile. Se la distanza predetta può essere coperta in circa un'ora allora esiste un'assistenza quotidiana. La esclusività e la continuità dell'assistenza fanno sorgere il diritto ai permessi anche in caso di non convivenza. Quanto precisato vale anche per la richiesta di congedo straordinario retribuito.