L'INPS, con la circolare 6/04/2004 n.60, ha precisato che in caso di fusione per incorporazione o di cessione di ramo d'azienda la precedente adesione al fondo fatta dall'azienda poi incorporata o ceduta continuerà a produrre effetti automaticamente per tutto l'anno in cui si colloca la predetta adesione. E' questa una delle precisazioni fatte dall'Istituto previdenziale in merito all'operatività dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti ai sensi dell'art.118 delal legge 388/2000. In particolare l'INPS ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2004 hanno iniziato a produrre effetti finanziari e contributivi le adesione espresse entro tale data, mentre quelle successive che interverranno prima del periodo di paga di giugno 2004 produrranno effetti dal 1° gennaio 2005. L'INPS ricorda inoltre che ad eccezione del lavoratore dirigente per il quale è possibile aderire a specifici Fondi, ogni datore di lavoro può aderire soltanto ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. Pertanto se per effetto di incorporazioni o cessioni ci si trovi in presenza di una contestuale adesione a diversi Fondi, il datore di lavoro dovrà accendere più posizioni contributive. Infine relativamente all'omissione, anche parziale il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo integrativo maggiorato delle sanzioni da versarsi al Fondo prescelto.