L’INPS, con la circolare 22/07/2011 n. 99, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
La Legge 111/2011, art. 18, c. 11 e seguenti, ha introdotto alcune precisazioni al fine di chiarire al meglio la posizione previdenziale di tutti quei soggetti che risultano essere iscritti agli previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Il citato art. 18, L. 111/2011, obbliga gli enti previdenziali privati ad adeguare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i proprio statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di pensione e che svolgono attività il cui esercizio impone l’iscrizione in appositi albi professionali e che, da tali attività, percepiscono un reddito.
Tali soggetti, pensionati, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con un’aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti; sono, questi ultimi, invece, esclusi da quanto disposto nell’art. 2, c. 26, L. 335/1995, dall’obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata (con norma d’interpretazione autentica). Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata, i quali non costituiranno oggetto di ripetizione e saranno valorizzate nella posizione individuale.
La circolare prosegue precisando che rientrano nell’ambito della gestione separata:
-          tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
-          tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti (mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito, esercizio attività di tirocinio o praticantato, esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione).
Su tali soggetti continuerà l’obbligo di versamento contributivo alla gestione separata INPS, poiché i redditi percepiti non risultano assoggettati, ad altro titolo, a contribuzione obbligatoria.
L’INPS precisa, inoltre, che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione dal versamento alla gestione separata.
Infine, la circolare in commento, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentati di commercio, pertanto i relativi iscritti sono soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti (L. 613/1966).