I chiarimenti del Fisco sullo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 41/2021, che ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, alla data del 23 marzo 2021, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (cd. Stralcio).
I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.
Nello Stralcio rientrano i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, salvo quelli espressamente esclusi, che sono elencati nel provvedimento.
I debiti di importo residuo fino a 5.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Restano invece esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro è determinato in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento e non con riferimento all’importo complessivo della stessa.
Lo Stralcio trova applicazione anche in relazione ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate precedenti (“rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione”).
La circolare fornisce ulteriori istruzioni sul perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, nonché sugli adempimenti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione
I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, senza che sia prevista alcuna comunicazione al contribuente.
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