L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 559 del 26 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di trasformazione da indennità equipollente, anche nell'ipotesi di conferimento dell'indennità equipollente convertita in TFR a un fondo di previdenza complementare.

La società istante aveva sottoscritto accordi con le proprie organizzazioni sindacali per attivare una forma di trattamento pensionistico integrativo. In particolare, al personale non aderente al programma di previdenza complementare era riconosciuta, quale trattamento di fine rapporto, l’indennità equipollente denominata IFR. Ai dipendenti che invece optavano per l’adesione al Fondo pensione, era riconosciuto il TFR. A tali ultimi era inoltre riconosciuta una somma una tantum (lump sum) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle entrate, nella propria risposta, ha affrontato preventivamente una disamina della normativa che ha portato all’equiparazione della disciplina dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con riferimento all’istituto del TFR. Ha poi precisato che nelle ipotesi di passaggio dal regime di indennità equipollente a quello di TFR, si applica la disciplina dell'imponibile fiscale propria delle indennità equipollenti fino alla data del passaggio, indipendentemente dalla circostanza che questo si verifichi ante 2000 o post 2000, e quella propria del TFR per gli accantonamenti effettuati dalla data del passaggio.