La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6437 del 17 marzo 2010, ha stabilito che il lavoratore che si addormenta durante l'orario di lavoro non può essere licenziato "in tronco".
Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, infatti, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa.