La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24093 del 13 novembre 2009, ha stabilito che, in caso di cessione di azienda, la mancata comunicazione preventiva al sindacato, da parte del datore di lavoro, costituisce comportamento antisindacale.
L'art. 47 della L. n. 428/1990 impone, infatti, l'obbligo, in capo al datore di lavoro che intenda trasferire la propria azienda, di informazione nella fase precedente il trasferimento; ove la cessione riguardi un'impresa con più di quindici dipendenti, deve essere data, per iscritto, comunicazione alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate e alle rispettive associazioni di categoria, almeno 25 giorni prima.
Si rileva, da ultimo, che mentre il mancato adempimento del suddetto obbligo d'informazione, in quanto comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, integra gli estremi di una condotta antisindacale, i lavoratori, avendo un interesse di fatto al rispetto degli obblighi di comunicazione, non possono far valere la carenza o la falsità delle informazioni.