Cessazione del rapporto di lavoro: tassazione degli emolumenti corrisposti al lavoratore residente in Argentina
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 132 del 28 dicembre 2018, ha chiarito che gli emolumenti percepiti dal dipendente, cittadino italiano, residente in Argentina in occasione della cessazione del rapporto di lavoro sono riconducibili alla sfera di operatività dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni - firmata il 15 novembre 1971 e ratificata con L. 282/1982 - in vigore tra l'Italia e la Repubblica Argentina.
In particolare, in base al citato art. 15 “…i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato…”.
Considerato che, nella fattispecie in esame, il dipendente, assunto da società con sede in Italia, risulta essere residente in Argentina ed aver ivi prestato la propria attività lavorativa per tutta la durata del rapporto di impiego, trova applicazione il principio espresso nella prima parte dell’art. 15 del Trattato sopra richiamato che attribuisce, in via esclusiva, la potestà impositiva allo Stato contraente di residenza del lavoratore, ovvero alla Repubblica Argentina.
In sostanza, in base a tale principio, le indennità erogate dalla società istante al dipendente, al momento della cessazione del rapporto di impiego sono da assoggettare a tassazione esclusivamente in Argentina.
Per quanto concerne gli adempimenti del sostituto d'imposta relativamente alle suddette spettanze, si segnala che la società Italiana, previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale - rilasciata dalla competente autorità fiscale estera - può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il citato regime convenzionale, non operando, di conseguenza, la ritenuta alla fonte
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