L’art. 51, c. 2, lett. f-bis) del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del medesimo TUIR, tra le altre finalità, per la frequenza dei centri estivi (chiamati anche campus).

Come ricordato anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2016 la locuzione “centri estivi e invernali” è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in sostituzione dell’ormai obsoleta “colonia climatica” prevista nel testo originario della citata lett. f-bis).

In ogni caso, a parte questo cenno storico, quello che qui rileva e che si vuole evidenziare è come fruire di questo flexible benefit.

Prima di tutto per centro estivo si intende quella realtà gestita generalmente da associazioni sportive, culturali o anche dagli oratori aventi la finalità di intrattenere con attività di varia natura i ragazzi in età scolare dal mattino e fino ad una certa ora del pomeriggio durante i periodi di vacanza scolastica. Quindi nel momento in cui le lezioni scolastiche sono sospese ed i ragazzi generalmente sono a casa senza custodia dei propri genitori o di altri familiari o conoscenti.

Il servizio reso da queste strutture è molto importante per i lavoratori genitori che si troverebbero a dover gestire i figli durante le vacanze. Questo servizio però ha un costo che non tutte le famiglie sono in grado di sopportare.

Al fine di agevolare questa categoria di dipendenti, il legislatore ha previsto che i costi possano essere sostenuti dal datore di lavoro, inserendoli in un piano welfare.

Poiché il legislatore ha previsto che non solo non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente “i servizi e le prestazioni”, ma anche le “somme”, porta a ritenere che il datore di lavoro possa riconoscere tali benefit anche a titolo di rimborso spese. Ossia il lavoratore sostiene le spese e poi, dietro presentazione di una fattura o ricevuta rilasciata dall’ente o associazione che gestisce il centro estivo, ottiene dal datore di lavoro il rimborso dei costi sostenuti.

Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare al punto 2.2. dove, illustrando le modalità di erogazione delle prestazioni, viene confermata la possibilità che il datore di lavoro possa erogare i servizi: direttamente, tramite terzi oppure a titolo di rimborso spese.

Questo servizio potrebbe essere erogato anche ricorrendo ai voucher di cui all’art. 51, c. 3-bis del TUIR. L’azienda stipula una convenzione con l’ente o l’associazione che gestisce il campus e rilascia al proprio dipendente il voucher che riconosce al familiare del lavoratore il diritto a frequentare il centro estivo.