E' legittimo il recesso del datore di lavoro da un contratto a termine nel caso in cui, al fine di evitare la rinnovazione tacita, abbia comunicato al lavoratore anticipatamente la sua volontà tramite regolare disdetta (Cass. 14/11/2006 n.24273). In questo caso precisa la Suprema Corte, se viene accertato in tribunale che il termine è stato invalidamente apposto al contratto, non trova nemmeno applicazione l'obbligo di reintegra sancito dall'art.18 dello St. Lav. dato che il legislatore lo ha previsto espressamente solo nelle ipotesi di licenziamento ingiustificato e non anche in quelle di disdetta per un rapporto a tempo determinato.