La lavoratrice ha diritto ad ottenere il trattamento di maternità anche se non ha presentato alcun certificato di gravidanza al proprio datore di lavoro e quest'ultimo era a conoscenza della situazione (Cass. 16/02/2007 n.3620). I giudici di legittimità hanno infatti precisato che è vero che la lavoratrice è tenuta a presentare al datore di lavoro e all'istituto assicurativo il certificato di gravidanza, e che, la mancata prestazione di lavoro durante il tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione non dà luogo a retribuzione, ma questo non significa che la presentazione del certificato sia indispensabile, anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione, e che non possa essere sostituita, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche in modo differente, che il datore di lavoro abbia avuto dello stato di gravidanza della lavoratrice. Quello che rileva, e che condiziona il diritto alla retribuzione è, in realtà, il fatto sostanziale della conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato di gravidanza della dipendente, non il fatto formale dell'invio del certificato medico. Altrettanto vale, del resto, per quel che riguarda il parto e l'esistenza in vita del bambino: quello che rileva ai fini del diritto alle prestazioni collegate a questi eventi è la conoscenza effettiva che ne abbia il datore, non l'invio delle relative certificazioni mediche.