Nel caso in cui il lavoratore in prova si assenti a causa di una malattia per un periodo di non breve durata, il datore di lavoro è tenuto a differire il termine della prova stessa (Cass. 10/10/2006 n.21698). In via generale, spiega la Corte di Cassazione, devono essere ricompresi nel periodo utile ai fini del superamento della prova anche i giorni in cui la prestazione non è stata effettuata perché non prevista dall'articolazione del normale svolgimento del lavoro. Ci si riferisce in particolare ai giorni in cui il lavoratore era legittimamente assente per festività, turni di riposo, fruizione di ferie, e eventi similari, prevedibili e previsti, al momento della determinazione della durata della prova. Il periodo di prova però può subire anche interruzioni per eventi che, pur determinando la legittima astensione del lavoratore dalla prestazione, non siano previsti, né prevedibili, al momento della fissazione della durata della prova e non rientrano nella fisiologia del normale svolgimento del rapporto. Tra questi eventi rientra, in particolare, l'assenza per malattia. La sospensione del periodo di prova non comporta un'alterazione dell'equilibrio originario delle posizioni delle parti. In linea di principio, il prolungamento del periodo di prova ha infatti effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro. In particolare il prestatore avrà modo di espletare fino a fondo l'esperimento e di dare prova così pienamente delle proprie capacità, mentre il datore avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità ed entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto rendendolo a tempo indeterminato, o, invece, interromperlo.