Il sindacato ha il potere di rappresentanza del lavoratore iscritto, ai fini dell'impugnazione del licenziamento (Cass. 25/08/2006 n.18533). Più precisamente spiegano i giudici di legittimità in base all'art. 6 della legge 604/1966 deve ritenersi valida l'impugnazione del licenziamento comunicata all'azienda, a nome del lavoratore licenziato, dal sindacato cui egli è iscritto. Infatti il potere di rappresentanza del lavoratore per il compimento di questo atto è attribuito al sindacato dalla legge. Spetta però al lavoratore l'onere di provare di appartenere al sindacato che ha comunicato l'impugnazione del licenziamento se l'azienda ne contesta l'iscrizione.