Il datore di lavoro è responabile per la perdita delle chance subita da un suo dipendente infortunatosi gravemente all'interno dell'azienda se nessuno ha vigilato adeguatamente sul suo operato (Cass. 10/01/2007 n.238). Più precisamente hanno sentenziato i giudici di legittimità l'illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può dar luogo a due distinte voci di risarcimento rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a verificare se le lesioni accertate, oltre a incidere sulla salute del soggetto, abbiano ridotto la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito.