E' illegittimo il recesso del datore di lavoro motivato dall'esito negativo della prova se il lavoratore non viene adibito effettivamente alle mansioni per le quali è stato assunto (Cass. 13/09/2006 n.19558). Inoltre precisano i giudici di legittimità è illegittimo il licenziamento anche quando il mancato superamento del periodo di prova sia dipeso da un'adeguata durata dello stesso, che deve essere valutata in relazione con la causa del patto di prova consistente appunto nel permettere alle parti del rapporto di lavoro di verificarne con sicurezza la convenienza. In altri termini precisa la Suprema Corte la prospettata correlazione con la causa del patto di prova, impone di commisurare la durata dell'esperimento al tempo che, in concreto, risulti necessario e sufficiente per accertare la capacità lavorativa del prestatore di lavoro in prova e di adibire lo stesso alle mansioni per le quali la prova è stata pattuita. Inoltre continua la Corte di Cassazione il patto di prova deve contenere nella forma scritta un'indicazione specifica delle mansioni, in maniera da rendere più agevole il controllo del contenuto della dichiarazione e del rispetto puntuale di quanto indicato. Infine quando è previsto dalla contrattazione collettiva l'obbligo di motivazione del provvedimento di recesso da parte del datore di lavoro in nessun caso può essergli imposto l'onere di provare la giustificazione dell'interruzione del rapporto di lavoro visto che, in questo caso, la conseguenza sarebbe una totale omologazione al rapporto definitivo in palese contrasto con il nostro sistema giuridico.