Una malattia professionale tabellata non deve essere provata dal lavoratore, ma è sufficiente che la scienza medica abbia denunciato una probabilità e non solo possibilità che quell'attività svolta dal dipendente può causare la patologia (Cass. 5/09/2006 n.19047). Infatti continuano i giudici di legittimità anche nelel malattie professionali tabelalte, una volta assolto l'onere probatorio di esporre i fatti materiali relativi all'esposizione al rischio, la scienza medica e il consulente medico legale assumono un ruolo centrale nell'accertamento del nesso causale che prescinde dagli oneri probatori di parte. La Corte di Cassazione ha colto l'occasione anche per ricordare la differenza tra malattia tabellata e non. Per le prime il nesso causale tra lavorazione e malattia professionale è presunto per legge, nelle seconde la prova è a carico del lavoratore.