In regime di tutela reale l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra in quanto non si ha interruzione del rapporto di lavoro, mentre in regime di tutela obbligatoria il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ha luogo proprio in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 16/10/2006 n.22127). Più precisamente spiegano i giudici di legittimità, in regime di tutela obbligatoria, l'indennità pari a un importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità (di cui all'art. 8 della L. 604/66) va a compensare i danni che derivano dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva di preavviso va a compensare il recesso che oltre ad essere illegittimo è avvenuto in tronco.