Cassazione: infortunio in itinere con un mezzo proprio e indennizzo
A cura della redazione
Il lavoratore che alla guida di un mezzo di trasporto proprio subisce un infortunio nel tragitto casa-lavoro ha diritto al relativo indennizzo soltanto nel caso cui vengano soddisfatti i criteri di legittimità dell'uso del mezzo stesso (Cass. 17 gennaio 2007 n. 995). Più precisamente spiega la Suprema Corte, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente a esigenze tutelate dall'ordinamento quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero, tenuto conto che il mezzo pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. In sostanza se l'utilizzo della propria autovettura è motivata da mere ragioni di comodità l'infortunio in itinere non giustifica l'indennizzo.