Nel contratto di agenzia il periodo di preavviso non può essere sostitutito dal pagamento di un'idennità (Cass. 14 novembre 2006 n.24274). Più precisamente spiega la Suprema Corte ai sensi del nuovo testo dell'art. 1750 c.c. introdotto con l'art. 3 d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303, a differenza del testo previgente, non prevede la possibilità di sostituire l'adempimento dell'obbligo di preavviso con il pagamento di una corrispondente indennità. Ne consegue che se nel contratto intercorso tra le parti, sia previsto il pagamento, in caso di mancato preavviso, di una determinata indennità, questa ha natura risarcitoria del danno cagionato dall'inadempimento dell'obbligo di preavviso; tale pattuizione ha cioè la funzione di una clausola generale con funzione di liquidazione preventiva del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio.