L'aspettativa per l'esercizio della funzione pubblica elettiva spetta anche nel caso in cui il lavoratore è occupato con un contratto formativo (Cass. 5/10/2006 n.21396). Infatti spiegano i giudici di legittimità il diritto all'aspettativa non retribuita sorge alla sola condizione che ne faccia domanda il lavoratore chiamato ad espletare funzioni pubbliche elettive, mantenendo in essere il rapporto di lavoro per tutta la durata della carica. Ciò trova conforto nell'art. 31 dello Statuto dei lavoratori e sopratutto nell'art. 51, c.3, della Costituzione secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Questa norma si applica anche nel caso del contratto di formazione e lavoro. Infatti nei contratti formativi lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato, risultando arricchito dell'elemento della formazione che s'intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del tutto peculiare. In tale logica l'apposizione del termine appare funzionale alle finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto; da ciò consegue che il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro possa essere sospeso e differito in tutti i casi in cui si verifichino fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale che, mentre non producono un automatico effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga per un periodo pari a quello di sospensione, ai fini del completamento della formazione.