Il datore di lavoro, ai sensi dell'art.7 st. lav. è tenuto a sentire il lavoratore prima di procedere al licenziamento e se il dipendente è impedito per il sopraggiungere di una malattia il giorno dell'audizione deve essere differito (Cass. 22/09/2006 n.20601). Infatti spiegano i giudici di legittimità l'esistenza di uno stato di incapacità naturale del lavoratore, tale da impedirgli di rendere le giustificazioni nel termine di cinque giorni previsto dalla legge per rispondere agli addebiti contestati, comporta la necessaria posticipazione del termine di scadenza, risultando altrimenti violata, nel caso di irrogazione del provvedimento disciplinare prima di tale momento, la garanzia procedimentale prevista dall'art. 7 della legge n. 300/1970. In ogni caso è onere del dipendente, che contesti la legittimità della sanzione per l'impossibilità di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di una minorata capacità di intendere e di volere in detto intervallo, di dimostrare di essersi trovato in stato di incapacità naturale.