Il danno da dequalificazione può essere accertato utilizzando l'ampiezza del dislivello fra le mansioni in precedenza svolte dal dipendente e quelle successivamente assegnate (Cass. 5/10/2006 n.21406). Il risarcimento di tale danno può essere determinato equitativamente dal giudice del merito in misura pari a una frazione della retribuzione relativa al periodo in cui si è verificata la dequalificazione.