Il lavoratore che viene adibito a compiti diversi rispetto a quelli svolti originariamente non può rivendicare un diritto al risarcimento per demansionamento se le nuove mansioni a cui è adibito rientrano tra quelle previste dal contratto collettivo nell'ambito della stessa qualifica professionale (Cass. 24/11/2006 n.25033). Più precisamente spiegano i giudici di legittimità la contrattazione collettiva se da una parte deve muoversi all'interno e quindi nel rispetto della prescrizione posta dal primo comma dell'art. 2103 c.c. che fa divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale, dall'altra è però autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del secondo comma della medesima disposizione.