Non spetta il diritto alla reintegrazione e al risarcimento dei danni a seguito della scadenza del termine illegittimamente stipulato e della relativa comunicazione da parte del datore di lavoro della disdetta (Cass. 14/07/2006 n.16008). In particolare spiegano i giudici di legittimità, una volta accertata la nullità del termine, lo svolgimento della prestazione cessa per l'esecuzione che le parti danno di una clausola nulla e non già per una volontà unilaterale di porre fine al rapporto come invece avviene con il licenziamento. Inoltre la Suprema Corte ha precisato che il contratto a termine di cui è stata accertata la nullità si trasforma in contratto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore continui ad offrire la propria prestazione. Solo a seguito di questa offerta e al conseguente rifiuto da parte dell'azienda, si concretizza in capo al datore di lavoro una situazione di mora accipendi con conseguente diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni anche senza la prestazione lavorativa.