Il datore di lavoro che ha contestato preventivamente gli addebiti disciplinari per iscritto al lavoratore è tenuto in sede di giudizio a darne prova (Cass. 7/11/2006 n.23717). Infatti affinchè possa dirsi osserervata la disposizione normativa contenuta nell'art. 7 St. Lav. è necessario che il datore di lavoro dimostri che la contestazione sia avvenuta secondo le modalità previste dal legislatore. Più precisamente il suddetto art. 7, per la natura degli interessi tutelati non consente in alcun modo che tempi, forme e modalità della contestazione disciplinare siano diversi da quelli espressamente stabiliti dal legislatore, nè permette che al lavoratore vengano assicurate garanzie difensive minori rispetto a quelle garantite.