L'azienda che nei confronti del proprio dipendente in cassa integrazione non rispetti l'obbligo di impiego a rotazione, ha l'onere di risarcire il danno arrecatogli per inadempienza contrattuale (Cass. 12/10/2006 n.21820). Infatti spiega la Suprema Corte la cassa integrazione determina, nella vigenza del rapporto lavorativo, una quiescenza della funzionalità del sinallagma fra prestazione e retribuzione. In questo stato di quiescenza, la lesione del diritto del lavoratore è inadempimento contrattuale. Come l'illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro per effetto di un non corretto esercizio dei poteri del datore, in egual modo la violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale, da cui consegue il diritto del dipendente al risarcimento del danno (ex art. 1218 cod. civ.); ed il diritto resta assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ.