Il lavoratore in malattia, se ritiene che le giornate di assenza dal lavoro non debbano essere computate nel periodo di comporto perché imputabili alla responsabilità del datore di lavoro, ha l'onere di provarlo (Cass. 22/02/2007 n.1333). In sostanza spiegano i giudici di legittimità che ai fini del superamento del c.d. periodo di comporto, previsto dall'art. 2110 cod. civ., non sono computabili le assenze del lavoratore per malattia nelle ipotesi in cui l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità del datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni e dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme.