La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/05/2017 n.13810, ha deciso che se il licenziamento viene dichiarato illegittimo e il giudice dispone la reintegra, il lavoratore deve realmente tornare a svolgere la propria attività, non essendo sufficiente la semplice ricostituzione del rapporto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un dirigente sindacale aziendale era stato licenziato illegittimamente. Nei primi due gradi di giudizio l’azienda era risultata soccombente con obbligo di pagare all’INPS le sanzioni di cui all’art. 18, c. 14 St. Lav. secondo cui in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all’undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Anche i giudici di legittimità però hanno dato ragione al lavoratore, richiamando la sent. n. 9965/2012 in base alla quale la reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 18 St. Lav., implica la restitutio in integrum della relazione del lavoratore con il posto di lavoro in ogni suo profilo, non solo retributivo, dato che il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e dell’affermazione dell’identità, personale e sociale, tutelata dagli artt. 1, 2 e 4 Cost..

Ne consegue che non ottempera all’ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore, il datore di lavoro che, facendo leva sull’incoercibilità in forma specifica dell’ordine giudiziale medesimo, si limita a versare al lavoratore la retribuzione dovuta e a consentigli l’ingresso in azienda per lo svolgimento dell’attività sindacale, senza permettergli di riprendere il lavoro.

In questo caso il datore di lavoro resta obbligato al pagamento della sanzione al Fondo adeguamento pensioni ex art. 18, c. 10 St. Lav.