L’Agenzia delle entrate, con la circolare 8/03/2017 n.2E, in vista della scadenza del 31 marzo p.v. entro la quale dovrà essere presentata all’agente della riscossione l’apposita istanza con la quale il debitore chiede di fruire della c.d. rottamazione delle cartelle di cui all’art. 6 del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti, tra i quali che per singolo carico iscritto a ruolo o affidato si deve intendere la singola partita di ruolo, ossia i codici di ogni componente del credito (tributi, sanzioni, interessi, ecc.)

Secondo l’Agenzia delle entrate, condizione imprescindibile per poter chiedere la rottamazione delle cartelle è che il carico che si intende definire (al netto degli eventuali pagamenti già effettuati e degli sgravi ottenuti dall'ente creditore) sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, anche se, entro lo stesso termine, non sia stata notificata la relativa cartella di pagamento (con riferimento a tale evenienza, peraltro, l'agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017, ha comunque provveduto, mediante una specifica comunicazione inviata con posta ordinaria, ad avvisare il debitore dell'esistenza di ruoli a suo carico affidati entro il 31 dicembre 2016).

Ai fini della rottamazione, la singola partita non può essere frazionata. In altri termini, se è vero che il contribuente può scegliere se definire tutti o solo alcuni dei carichi a lui riferiti, per fruire dei benefici previsti dalla legge, scelto il carico da rottamare, è tenuto a pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo.

Con l'espressione "carichi affidati" il legislatore si riferisce ai carichi trasmessi, nell'arco temporale 2000/2016, all'agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell'ente creditore.

Con specifico riferimento ai carichi che l'Agenzia delle Entrate, in veste di ente creditore, affida all'agente della riscossione, la circolare chiarisce che l'espressione "carichi affidati" deve essere intesa nel senso di "carichi trasmessi" (e quindi usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore) in via telematica entro il 31 dicembre 2016: ciò vale sia per quelli relativi ad accertamenti esecutivi sia per quelli riscossi tramite cartella di pagamento.

L'Agenzia ricorda che, a fronte della situazione più ricorrente rappresentata dal caso in cui il carico è costituito dal tributo, a cui si aggiungono la sanzione e gli interessi, è altresì riscontrabile l'ipotesi di carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione. Questa tipologia di carico è rottamabile? La risposta dell'Agenzia è affermativa e si fonda sul rilievo che essa non è stata inclusa dal legislatore nell'elenco dei carichi non definibili (articolo 6, comma 10, Dl 193/2016). Pertanto, sono rottamabili anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Per quanto riguarda i carichi esclusi dalla definizione agevolata, l'Agenzia precisa che sebbene non espressamente annoverati tra quelli non rottamabili, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Ue, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme, infatti, devono ritenersi comunque non definibili, in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano

Sono altresì esclusi anche i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Sul punto, l'Agenzia precisa che devono ritenersi non tributarie e, quindi, non definibili, le sanzioni amministrative che non rientrano nell'alveo della giurisdizione tributaria (ad esempio, quelle relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e quelle irrogate nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici).

Le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni hanno natura amministrativo-tributaria dal 1° gennaio 2007 (cfr articolo 1, commi 33-34, legge 296/2006 - Finanziaria 2007); pertanto, tali sanzioni si ritengono escluse dalla definizione agevolata, qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dalla predetta data.

In linea generale, la definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue definitivamente a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Non determinano, quindi, perfezionamento della definizione agevolata: la mera presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione; il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).

In un caso, però, il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione di adesione: quando il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, abbia già integralmente versato quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. In tal caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza (sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione) e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito. Tuttavia, gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l'estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico.

Un'importante precisazione viene fornita con riguardo al rapporto tra la disciplina della definizione agevolata e quella relativa alla dilazione di pagamento (articolo 19, Dpr 602/1973).

Come noto, il legislatore consente di rottamare anche i debiti per i quali, alla data di entrata in vigore del Dl 193/2016 (24 ottobre 2016), fosse già in corso una rateizzazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, inoltre, le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.

In particolare, l'Agenzia si sofferma sulla possibilità, per il contribuente, di riprendere il versamento dilazionato degli importi dovuti nel caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

Ciò premesso, al 31 luglio 2017 si possono avere differenti situazioni:

  • Se il debitore ha pagato correttamente la prima o unica rata relativa alla definizione agevolata, la dilazione accordata in precedenza è automaticamente revocata;
  • Se il debitore non ha correttamente pagato la prima o unica rata della definizione agevolata, la definizione è inefficace, il debito non può essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'agente della riscossione, ma il debitore potrà riprendere (entro il 31 luglio) i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.

Invece, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate successive alla prima: la definizione agevolata diventa inefficace; il debito non può più essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'agente della riscossione e il debitore non può neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione (quest'ultima, infatti, a causa del versamento della prima rata relativa alla definizione agevolata, è stata automaticamente revocata).

Possono essere rottamati anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio (rispetto ai quali, peraltro, il debitore, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, assume l'impegno a rinunciare al giudizio stesso).

Tuttavia, al di là dell'impegno formalmente assunto dal contribuente, dal punto di vista sostanziale e oggettivo rileva il perfezionamento della definizione, che determina, rispetto ai giudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia), con conseguente estinzione del giudizio.

Inoltre, gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata prevalgono sugli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente già emessa.

L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere si determina anche se il debitore ha omesso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, a condizione, però, che provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa.

Infine, qualora il carico affidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria, e, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato e si sia perfezionata solo per una parte del debito del contribuente, persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite.

La richiesta di definizione agevolata può riguardare anche carichi annullati da una sentenza non definitiva, emessa prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione. In tal caso, infatti, il debitore può comunque avere interesse alla definizione, trattandosi, appunto, di una sentenza che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.