Cantieri edili: per l’esonero dal ticket licenziamento è sufficiente presentare le lettere di assunzione e di recesso
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 24/102/2018 n. 3933, ha precisato che per provare la condizione di esonero dal versamento del ticket di licenziamento, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro edile deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.
In ogni caso resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
Quando ricorre la predetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è soddisfatta dal completamento delle attività e dalla chiusura del cantiere, indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.
Infatti, si ricorda che l’INPS, al fine di dare corso all’obbligo del versamento del ticket di licenziamento previsto dall’art. 2, c. 31 della L. 92/2012, ha istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 (cfr. la circolare n. 44/2013) da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N (cfr. il messaggio n. 4269/2016) al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.
Tale obbligo però, per espressa disposizione di legge (comma 34 dell’articolo 2 citato) non trova applicazione nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
L’INPS, pertanto ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.
Per le sole imprese edili operanti nei cantieri, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all’INPS anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, l’Istituto previdenziale provvederà a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N.
A tal fine l’INPS, prima di emettere l’eventuale diffida, convocherà le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo.
Per le diffide già emesse, l’INPS non darà corso alle operazioni di recupero.
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