Cambiano le modalità di compilazione dell’elemento Forza Aziendale
A cura della redazione
Con il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, l’Inps ha fornito precisazioni in merito alla compilazione dell’elemento <Forza Aziendale> del modello UniEmens, con particolare riferimento ad alcune categorie di lavoratori.
Una prima precisazione riguarda i lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo. Infatti, nonostante nei rispettivi settori gli stessi siano considerati alla stregua del lavoratore subordinato, tale equiparazione non opera in relazione al loro inserimento nel computo della media occupazionale. Non devono, pertanto, essere indicati nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> i lavoratori con le seguenti qualifiche (Qualifica1): “S” (Lavoratore autonomo dello spettacolo) e “U” (Lavoratore autonomo sportivo professionista).
Per quanto concerne il settore marittimo, sono da escludere dall’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> l’armatore ed il proprietario-armatore imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, denunciati con <Tipo contribuzione> 73. Gli stessi, però continueranno ad essere indicati nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati.
I lavoratori sinora esaminati, non devono essere ricompresi ai fini del computo del livello dimensionale dal quale dipende l’applicabilità delle disposizioni di legge di cui alla CIGS e dai Fondi di solidarietà ex titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015.
Quanto ai lavoratori intermittenti, che ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015 computano nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, si precisa che è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.
Devono essere esclusi dall’elemento <ForzaAziendale> i percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ed erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter 1, della L. n. 92/2012 (c.d. isopensione). Tali soggetti non devono essere indicati nemmeno nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori> riferito al numero lavoratori occupati.
Le precisazioni del messaggio esaminato sostituiscono quelle fornite, in merito all’elemento <ForzaAziendale>, con il Documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens attualmente disponibile sul sito dell'Inps.
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