Cambia l’interesse per la rateazione dei premi Inail
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 29 del 26 luglio 2022, ha indicato che, a seguito della decisione della BCE di fissare nello 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), cambia la misura degli interessi per le rateazioni dei premi assicurativi e anche la misura delle sanzioni civili.
In particolare, le nuove misure sono le seguenti:
- 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 6,00% misura delle sanzioni civili.
Con riferimento alla rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, la circolare precisa che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 27 luglio 2022 sono determinati applicando il nuovo tasso di interesse pari al 6,50%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Quanto alle sanzioni civili, dal 27 luglio 2022 si applica il nuovo tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Da ultimo il provvedimento ricorda che nelle ipotesi di procedure concorsuali le sanzioni civili sono applicate, al sussistere dei presupposti di legge, in misura ridotta. In tali casi, a decorrere dal 27 luglio 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 1,25% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti).
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