Calamità naturali e sospensione versamenti contributivi
A cura della redazione
L'Enpals, con la circolare 5/02/2009 n.5, ha precisato che la sospensione del pagamento di contributi previdenziali, disposta a seguito di calamità naturali con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguarda esclusivamente i datori di lavoro del settore privato e va riferita all'intera quota dei contributi (a carico azienda e a carico lavoratore) stabilita dalla legge, non essendo le due sospensioni fruibili separatamente.
Ne consegue che se il datore di lavoro ha ritenuto di non aderire al beneficio della sospensione contributiva, il lavoratore non può avanzare singolarmente un'istanza al fine di fruire dell'agevolazione per la quota di contributi a suo carico.
Per quanto concerne il recupero dei contributi previdenziali indebitamente sospesi, l'Enpals ricorda che i datori di lavoro che, nei periodi successivi al 1992, hanno usufruito della sospensione dei versamenti contributi (anche per la solo quota a carico lavoratore), ma non rientravano tra i destinatari del provvedimento, il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16/06/2009.
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