L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 419 del 23/10/2019, ha precisato che l’azienda che svolge attività d ristorazione, tenuta a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri (ex art.2, D.Lgs. 127/2015) insieme agli importi dei buoni pasto incassati, verserà l’IVA solo all’atto del rimborso da parte della società emittente.

Più precisamente il dubbio avanzato dall’azienda di somministrazione dei pasti riguardava la liquidazione dell’IVA dato che vengono emessi due distinti documenti fiscali: lo scontrino fiscale rilasciato a ciascun cliente all’atto del pagamento del pranzo (sia con ticket restaurant che in contanti o con carte di debito) e la fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti della società emittente i buoni pasto.

L’azienda ha chiesto all’Agenzia delle entrate se sia corretto, al fine di evitare duplicazioni IVA, liquidare l’imposta una sola volta.

La risposta è stata positiva, dato che la prestazione si considera effettuata nel momento in cui la società emittente i buoni pasto rimborsa l’importo all’azienda di ristorazione o al massimo, se precedente, nel momento in cui quest’ultima emette la relativa fattura volta a documentare nei confronti della medesima società emittente l’avvenuta prestazione e l’incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi.