Buoni pasto esenti anche in smart working
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, ha chiarito quale sia il corretto trattamento fiscale cui sottoporre i servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto ai dipendenti che svolgono l’attività in smart working.
Indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (in presenza o in smart working), ai fini delle imposte dirette, i buoni pasto rientrano tra i servizi sostitutivi di mensa, parzialmente esenti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR.
Pertanto, per i periodi in cui è stato stabilito per i dipendenti il lavoro agile, sui buoni pasto assegnati il sostituto di imposta non deve operare la ritenuta a titolo d'acconto Irpef, nei limiti e alle condizioni di cui al citato art. 51.
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