L’Agenzia delle entrate, Direzione Generale del Lazio, con la risposta all’interpello n. 956-2631/2020, ha precisato che anche i buoni pasto riconosciuti ai lavoratori agili non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. c) del TUIR, e quindi nel limite giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui siano concessi in forma elettronica.

L’Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione richiamando l’art. 4 del Decreto del MISE 7/06/2017 n. 122 che, regolamentando i servizi sostitutivi di mensa, ha stabilito tra le altre cose che, il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo.

Secondo l’interpello tale previsione tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili, come appunto lo smart working.

Pertanto, in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione da parte del datore di lavoro dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, l’Agenzia delle entrate ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il regime di parziale imponibilità di cui alla lettera c) citata, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

In conclusione, il datore di lavoro non è tenuto ad adoperare anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.